201803.05
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IL POTERE DEL DIFENSORE DI ACQUISIZIONE DIRETTA DEI DATI DI TRAFFICO RELATIVI AL PROPRIO ASSISTITO.

La disciplina relativa all’acquisizione dei dati esteriori delle comunicazioni telefoniche/telematiche, contenuta nell’art. 132 del codice privacy, presenta tanti profili di criticità da rendere quanto mai doveroso ed urgente – dopo la storica sentenza Digital Rights Ireland e seitlinger –  un intervento del Legislatore. In particolare, sui limiti e sulle condizioni, eccessivamente rigorose, cui sottostà l’esercizio del diritto dell’interessato di accedere in via autonoma, tramite il proprio difensore, ai dati di traffico concernenti le chiamate “in entrata” . Prospettandone il superamento, si evidenzia in ultima analisi, come siffatto assetto normativo sia tale da compromettere irrimediabilmente l’effettiva attuazione dell’inviolabile diritto di difendersi provando, nonchè del principio della  tendenziale omogeneità delle armi a disposizione delle parti.

In ogni caso, a fronte della mancata risposta o dell’eventuale rifiuto del fornitore alla richiesta dei tabulati telefonici relativi alle utenze intestate al proprio assistito, il difensore dell’imputato/indagato può attivare, oltre ai summenzionati strumenti di tutela civile-amministrativa, pure un controllo in sede penale in merito alla legittimità del diniego.

Ciò è possibile, in virtù del rinvio per relationem operato dal comma 3 dell’art. 132 codice della privacy ” alle modalità indicate dall’art. 391-quater del c.p.p. e dunque al modulo procedurale di cui agli artt. 367 e 368 c.p.p. richiamati dal comma 3 dello stesso articolo.

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