201803.12
0
0

IN TEMA DI RIESAME NON DA’ LUOGO A NULLITÀ LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE A DISTANZA

Cass. Penale sez. I,  20 ottobre 2017 n. 48423 ( c.c. 10 maggio 2017), Pres. Cortese – est. Boni – P.M. Di Leo – Ric. Mazzarella.

In tema di riesame, non dà luogo a nullità ( che, peraltro, se sussistente, sarebbe da qualificare come tipo c.d. intermedio), il mancato rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza stabilito dall’art. 146 bis comma 2, disp. att. c.p.p. ( nella formulazione all’epoca vigente), per la comunicazione all’interessato che abbia fatto richiesta di presenziare all’udienza, nonchè al suo difensore, del provvedimento con il quale sia stabilito che detta partecipazione avvenga a distanza, salvo che risulti dedotto un concreto pregiudizio che detta inosservanza sia derivato alla difesa, con riferimento alla possibilità offerta al difensore, ai sensi del comma 4 del citato art. 146 bis disp. att., di scegliere tra l’essere presente in aula ove si celebra il processo ed avvalersi di dispositivi di comunicazione riservata con il proprio assistito, rimasto in carcere, oppure il recarsi nel luogo in cui l’assistito si trova in stato di detenzione; pregiudizio, quello anzidetto, che, nella specie è stato escluso, dal momento che il difensore, nonostante la tardività dell’avviso, aveva comunque partecipato all’udienza.

Print Friendly, PDF & Email