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Impugnazione di parte civile – sentenza di proscioglimento

Corte Costituzionale 12 luglio 2022, n. 173 ud. 25 maggio 2022

E’ Costituzionalmente illegittimo l’art.538 del codice di procedura penale in riferimento agli artt.3,24,111 e 117 primo comma Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice quando pronuncia sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art.131 bis del codice penale decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt.74 e seguenti c.p.p.


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