
IMPUGNABILITA’ DELL’ORDINANZA DI RIGETTO DELLA ISTANZA DI MESSA ALLA PROVA.
L’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione di messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc.pen. in quanto l’art. 464 – quater, comma settimo, cod.proc.pen. nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in…