201702.24
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IMPUGNABILITA’ DELL’ORDINANZA DI RIGETTO DELLA ISTANZA DI MESSA ALLA PROVA.

L’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione di messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc.pen. in quanto l’art. 464 – quater, comma settimo, cod.proc.pen. nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento alla richiesta  dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.

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