201802.16
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NUOVO COMMA ALL’ART.335 C.P.P. IL COMMA 3 TER: IL DIRITTO DI ESSERE MESSA AL CORRENTE DELLA PERSONA OFFESA

La direttiva dell’Unione Europea n.2012/29 del 25 ottobre 2012 sollecitava i legislatori degli Stati membri ad introdurre nell’ordinamento norme che riconoscessero in modo concreto i diritti di assistenza, partecipazione al procedimento e tutela delle vittime del reato.

Tale direttiva era stata parzialmente attuata nell’ordinamento italiano con il D.L.vo n.212 del 15 dicembre 2015, che aveva apportato alcune modifiche al codice di procedura penale, riconoscendo espressamente alcune facoltà alla persona offesa, dirette ad ampliare i diritti di informazioni e partecipazione al procedimento penale.

L’art.6 della suddetta direttiva imponeva, altresì, che il diritto di informazione della persona offesa, relativamente al procedimento in cui la stessa era coinvolta, implicasse anche il diritto di essere messa al corrente non solo della sussistenza del procedimento o del suo esito, ma anche dello stato in cui esso si trovava durante la fase delle indagini preliminari.

Tale direttiva ha, ora, trovato attuazione nell’art.1 commi 26 e 27 della L. 103/2017, che ha modificato l’art.335 c.p.p., introducendo il nuovo comma3-ter e adeguando a tale modifica l’art 90 bis c.p.p.


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