201610.21
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RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO- OMESSA ENUNCIAZIONE DEI FATTI – NULLITA’

L’omessa enunciazione del fatto in relazione alla condotta tipica del reato integra un’ipotesi di nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell’art.179 comma primo, c.p.p. per inosservanza delle disposizioni che concernano l’iniziativa del Pubblico Ministero nell’esercizio dell’azione penale ( fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa nell’ambito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in relazione al reato di cui all’art.73 d.p.r. 9 ottobre del 1990, n. 309, quale conseguenza della nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa indicazione dei fatti storici rispetto ai quali era stata promossa l’azione penale). Cass. pen. Sez. VI, 5 marzo 2015, n. 9659 ( ud. 3 febbraio 2015), PG in proc. Sarno ed altri RV 262500.

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