201512.23
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TRATTAMENTO PENITENZIARIO – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I PERMESSI DI COLLOQUIO –

I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti in custodia cautelare, potendo comportare un inasprimento del grado di afflittività della misura, sono ricorribili in cassazione ex art.111 comma settimo Cost. ( In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che anche contro il provvedimento emesso dal pubblico ministero, erroneamente ritenutosi competente a decidere sulla richiesta, deve essere proposto direttamente ricorso per cassazione).

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