201706.01
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OMESSO AVVISO ALL’IMPUTATO DELL’UDIENZA PRELIMINARE: NULLITA’ ASSOLUTA

L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato.

Un primo orientamento ritiene che: per la partecipazione all’udienza preliminare l’imputato è destinatario di un “avviso ” e non, come previsto per il dibattimento di una “citazione”; pertanto secondo un risalente orientamento, avendo l’avviso di udienza  preliminare funzione di vocatio in judicium, con l’apertura della fase giurisdizionale vera e propria del procedimento, l’omesso avviso ( o la sua omessa notificazione), comporta una carenza di valida instaurazione del rapporto processuale, integrerebbe una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179 c.p.p.

Secondo altro orientamento, l’omessa notifica dell’avviso non integrerebbe una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 c.p.p., ma una nullità sanabile a regime intermedio, ex art.180 c.p.p. in quanto il regime più severo è previsto tassativamente solo in relazione alla omessa citazione dell’imputato.

A dirimere il contrasto erano intervenute le Sezioni Unite stabilendo che l’omessa notificazione all’imputato dell’avviso per l’udienza preliminare determina una nullità assoluta ed insanabile, deducibile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dell’udienza medesima e di tutti gli atti successivi ( sez. un. n.35358 del 9 luglio 2003, Ferrara, Rv.225361)

Di recente il contrasto è stato riavviato da pronunce di segno opposto che hanno riproposto la tesi della nullità a regime intermedio.

Pertanto, la questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite in data 11 ottobre 2016, può essere così enunciata: l’avviso di udienza è notificato unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio del p.m. pertanto, assume l’aspetto sostanziale e contenutistico di una citazione essendo finalizzato a consentire la partecipazione della parte personalmente all’udienza con la possibilità di esplicare la propria difesa.

Tale nullità deve rilevarsi come la nullità della notificazione che ha determinato la invalidità derivata dell’avviso di udienza preliminare all’imputato e va qualificata come assoluta insanabile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art.179 c.p.p.( Sez. Un. 17 febbraio 2017, n. 7697 ( ud. 24 novembre 2016) Pres. Canzio – Est. Izzo – PM X ( parz. diff. – Ric. Amato.


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