201806.01
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ABUSO EDILIZIO – SEQUESTRO PREVENTIVO – CESSAZIONE DELLE ESIGENZE CAUTELARI

Cass.Pen.Sez.III, 13 febbraio 2018 n.6940, Pres. Savani – Est.Gai-PM. Perelli ( Conf)- ric.C.

  1. In tema di sequestro preventivo, il disposto di cui all’art. 323, comma 3 c.p.p. secondo cui “se è pronunciata sentenza di condanna gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate”, va inteso nel senso che la subordinazione dalla permanenza del sequestro all’avvenuta disposizione della confisca opera soltanto quando la condanna abbia assunto carattere di irrevocabilità, dovendosi altrimenti fare applicazione alla regola generale dettata dal comma 3 dell’321 c.p.p. secondo cui il dissequestro e la restituzione delle cose sequestrate possono aver luogo soltanto quando siano venute meno le esigenze che hanno determinato l’imposizione del vincolo.
  2. La cessazione della permanenza del reato edilizio o ambientale, determinata dalla pronuncia della sentenza di primo grado, non comporta, di per sè, la cessazione delle esigenze cautelari sulla base delle quali sia stato disposto il sequestro preventivo delle opere abusive.
  3. infatti costituisce ius receptum il principio secondo il quale è ammissibile il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente anche nell’ipotesi in cui l’edificazione sia stata ultimata, fermo restando l’obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, ovvero sull’aumento del c.d. carico urbanistico ( da ultimo, sez. III, n. 52051 del 20 ottobre 2016, Giudici, rv, 268812; sez, III, n. 42717 del 10 settembre 2015, Buomo, Rv.265195) .
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