201602.26
0
0

POSSIBILE IL COLLOQUIO DEL DETENUTO COL FIGLIO SOTTOPOSTO AL CARCERE DURO TRAMITE VIDEO CONFERENZA

Qualora un detenuto chiede di effettuare un colloquio con il figlio che non vede da quasi vent’anni, se quest’ultimo è anch’esso detenuto, tra l’altro in regime di carcere duro, ai sensi dell’art.41 bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario, si deve tener conto, ai fini della decisione, dell’intera normativa di riferimento, in particolar modo dalle norme dell’ordinamento penitenziario che riconoscono il diritto ai colloqui e dell’art.8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che garantisce il diritto al rispetto della vita privata del detenuto.

Print Friendly, PDF & Email