201512.10
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NUOVA INTERPRETAZIONE DEL CONCETTO DI VIOLENZA INTRODOTTO DALLA DIRETTIVA N.29/12/UE.

Per rispondere alle finalità perseguite dal Legislatore con l’introduzione del comma 2 bis nell’art. 299 c.p.p. ad opera dell’art. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. dalla L.15 ottobre 2013 n. 119, occorre adottare il concetto di violenza introdotto dalla Direttiva comunitaria 2012/29/UE del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre del 2012, comprensivo della violenza psicologica, e svilupparlo nel senso che la violenza non è solo quella fisica, lesiva della incolumità personale della vittima, ma anche ogni condotta lesiva del patrimonio morale ( dignità, valore della persona in quanto tale), della vittima. In particolare, ai sensi delle premesse n. 17 e 18 poste alla direttiva UE n. 29/2012, è tale, quindi ogni condotta che può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico alla vittima; la violazione delle libertà fondamentali della vittima; atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica.

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