201511.30
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INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI

Le dichiarazioni compiute da persone che conversano tra loro – se captate nel corso dell’attività di intercettazione regolarmente autorizzate ed a loro insaputa – sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui al terzo comma dell’art. 192 c.p.p.

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