201511.27
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ASSOLUZIONE IN PRIMO GRADO NON IMPUGNATA DALLA PARTE CIVILE: declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in sede di appello.

Non sussistono i presupposti per l’operatività dell’art. 578 c.p.p. nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado di assoluzione debba pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ed, in assenza della impugnazione della parte civile, nemmeno sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’art 576 c.p.p. che conferisce al Giudice della impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza relativo alla azione risarcitoria, anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.

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