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Recidiva: il reato estinto per patteggiamento non può valere come precedente

La Cassazione ha stabilito che un reato estinto a seguito di patteggiamento non rileva ai fini della recidiva, anche se l’imputato commette altri illeciti nel quinquennio. La sentenza n. 31233/25 ha statuito che un reato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445 comma 2 c.p.p. non può essere considerato come precedente penale per configurare l’aggravante della recidiva. l’estinzione pronunciata dal giudice dell’esecuzione è infatti definitiva e non può essere rimessa in discussione in successivi procedimenti.

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