Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 7973/2024, 11 gennaio/22 febbraio 2024, ha ribadito che, in tema di provvedimenti del giudice in ordine alla prova, il diritto dell’imputato all’ammissione delle prove a discarico, di cui all’art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., va coordinato con il potere attribuito al giudice dal comma quarto del medesimo articolo di revocare l’ammissione di prove che risultino “superflue”.
Il giudizio di superfluità delle prove originariamente ammesse ha determinato una grave violazione del diritto di difesa e, come affermato dalla Corte, la superfluità è l’effetto di un giudizio comparativo che il giudice è ammesso ad esercitare in relazione ad una istruttoria già espletata e non può, viceversa, essere reso in relazione all’istruttoria che deriva dall’esaurimento delle prove indotte da una sola delle parti perché, a meno che i mezzi di prova proposti dall’accusa e la difesa coincidano, non potrebbe dirsi superflua.
È noto che in tema di provvedimenti del giudice in ordine alla prova, il diritto dell’imputato all’ammissione delle prove a discarico, di cui all’art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., va coordinato con il potere attribuito al giudice dal comma quarto del medesimo articolo di revocare l’ammissione di prove che risultino “superflue”. Tale potere, esercitato dal giudice sulla base delle risultanze della istruttoria dibattimentale, è ben più ampio di quello che al medesimo è riconosciuto all’inizio del dibattimento, fase processuale caratterizzata dalla normale “verginità conoscitiva” dell’organo giudicante rispetto alla regiudicanda e pertanto regolata dal più restrittivo canone di cui all’art. 190, comma primo, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 495, comma primo, dello stesso codice, in base al quale, stante il diritto delle parti alla prova, il giudice può non ammettere le sole prove vietate dalla legge o quelle che “manifestamente” risultino superflue o irrilevanti. Ne consegue che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato (Sez. 6, sentenza n. 13792 del 06/10/1999 Ud. (dep. 01/12/1999) Rv. 215281 – 01; Sez. 6, n. 5562 del 13/04/2000 Ud. (dep. 11/05/2000) Rv. 220547 – 01).
Inoltre, è stato affermato che il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all’inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato. (Sez. 3, sentenza n. 13095 del 17/01/2017 Ud. (dep. 17/03/2017) Rv. 269331 – 01).
Più recentemente è stato precisato che la revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi della difesa produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, solo in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di “difendersi provando”, stabilito dall’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della “parità delle armi” sancito dall’art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l’art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (fattispecie in cui la revoca dei testi della difesa e della parte civile era stata implicitamente disposta con la dichiarazione di chiusura dell’istruttoria dibattimentale). (Sez. 5 -, sentenza n. 16976 del 12/02/2020 Ud. (dep. 04/06/2020) Rv. 279166 – 01).
Il giudice, ai sensi dell’art. 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare una prova testimoniale già ammessa non solo quando essa, rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti, non appaia più decisiva ma anche quando non sia più utile, perché incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la revoca dell’ammissione di un teste che, per l’intera durata del processo, aveva tenuto una condotta sintomatica della volontà di sottrarsi all’esame dibattimentale, non ottemperando alle citazioni ed impedendo l’esecuzione del provvedimento di accompagnamento coattivo ed infine, nell’ultima udienza, dando assicurazione telefonica di una generica disponibilità a comparire in una prossima udienza, elemento che, alla luce del suo pregresso comportamento, era apparso un modo per procrastinare la definizione del processo, cfr. Sez. 5 – , sentenza n. 8422 del 14/01/2020 Ud. (dep. 02/03/2020) Rv. 278794 – 01).
Bisogna evidenziare che la revoca può dar luogo ad una nullità a regime intermedio ma solo in difetto di un’adeguata motivazione.
Più specificamente, nel caso in esame questo bizzarro collegamento è stato desunto dal comportamento di un testimone che si sarebbe costantemente sottratto all’esame dibattimentale, riuscendo finanche a vanificare l’ordine di accompagnamento coattivo disposto dal tribunale.
In altri termini: la deposizione del teste è divenuta superflua non di per stessa ma perché non si è trovato il modo di farlo arrivare in aula a deporre.
Il prezzo dell’inafferrabilità dell’interessato è stato fatto pagare alla difesa pur non risultando che l’assenza fosse stata provocata strumentalmente dalla stessa.
Pare una conclusione inaccettabile.
( fonte TF V GIGLIO)
