La gratuità non esclude il reato contravvenzionale di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.
La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 30545/2026 ha ricordato che ai fini dell’integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è sufficiente che il soggetto agente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività, privo della necessaria autorizzazione, non rilevando, quale elemento costitutivo della fattispecie, la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità, come corrispettivo della prestazione svolta (Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Gagliano, Rv. 288441 – 01).
Risulta quindi del tutto irrilevante il fatto che il G. non sia stato visto ricevere compensi per la propria attività di parcheggiatore abusivo: né possono essere condivise le considerazioni difensive – evidentemente paradossali quanto prive di consistenza – secondo cui anche l’ausilio ad una manovra di parcheggio, prestato da un passante a titolo di mera cortesia, ricadrebbe nell’alveo delle condotte penalmente rilevanti.
(fonte Redazione TF, Vincenzo G. Giglio e Riccardo Radi)
