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Le nullità, comprese quelle assolute, non sono più rilevabili dopo la formazione del giudicato, neanche ricorrendo all’incidente di esecuzione

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 35874/2026, 7/12 ottobre 2026, ha escluso che l’incidente di esecuzione possa servire a far rilevare nullità verificatesi nel giudizio di cognizione.

Il provvedimento impugnato

Il Tribunale di Vasto ha dichiarato AC responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per avere realizzato, nella qualità di legale rappresentante della “XXX SAS”, una discarica abusiva su terreni di proprietà della medesima società, siti nel Comune di XXX, e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.700 di ammenda, dichiarando, altresì, la responsabilità amministrativa della società ai sensi dell’art. 25-undecies, comma 2, lett. b), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

La sentenza, appellata dall’imputato e dalla società, è stata confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila ed è divenuta irrevocabile il 6 maggio 2025. 

Non essendo stata adottata alcuna statuizione in relazione ai terreni sui quale insisteva la discarica, sottoposti a sequestro preventivo nel corso delle indagini preliminari, la Procura della Repubblica ha chiesto al Tribunale di Vasto, in funzione di giudice dell’esecuzione, la loro confisca, ai sensi degli artt. 676 cod. proc. pen. 

Con ordinanza in data 25 novembre 2025, il giudice dell’esecuzione ha accolto la richiesta, ordinando la confisca del terreno di proprietà della società.

Avverso l’ordinanza AC e la XXX SAS hanno proposto ricorso, riqualificato dalla Suprema Corte come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. 

Il Tribunale di Vasto, con ordinanza in data 29 maggio 2026, ha rigettato le opposizioni, confermando la confisca.

Ricorso per cassazione dell’imputato

Ricorre per cassazione AC, a mezzo del difensore di fiducia, con atto articolato in cinque motivi. Con il primo motivo, rubricato “carenza del titolo esecutivo – illegittima modifica del giudicato introducendo la condanna accessoria della confisca esistente nel titolo esecutivo”, assume che il giudice dell’esecuzione avrebbe illegittimamente integrato il titolo esecutivo con una statuizione — la confisca — assente nella sentenza di cognizione divenuta irrevocabile, così usurpando poteri riservati al giudice della cognizione e alterando il giudicato.

Con il secondo motivo, la cui rubrica è “illegittimità della confisca per essersi il reato prescritto prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna”, sostiene che il termine di prescrizione del reato sarebbe maturato in pendenza del giudizio di cognizione e che, in ragione di tale intervenuta estinzione, la confisca non avrebbe potuto essere disposta.

Con il terzo e il quarto motivo, le cui rubriche recitano “illegittimità della confisca in caso di comproprietari — la proprietà totale degli immobili sottoposti a confisca appartengono a soggetti estranei al giudizio” e “illegittimità’ della confisca in caso di comproprietari — la proprietà parziale degli immobili sottoposti a confisca apparteneva all’epoca dei fatti a soggetti estranei al giudizio”, prospetta che i beni oggetto di confisca apparterrebbero in tutto, secondo il terzo motivo, o in parte, secondo il quarto, a soggetti terzi, estranei al reato e rimasti privi di qualsiasi partecipazione al procedimento di cognizione.

Con il quinto motivo, sotto il titolo “in subordine, illegittimità della confisca sulle quote ideali degli immobili appartenenti a comproprietari estranei al processo — necessaria suddivisione degli immobili in relative quote onde confiscare la sola quota riconducibile all’imputato”,  si sostiene che, ove anche la confisca fosse ritenuta ammissibile, essa non potrebbe estendersi all’intera area ma dovrebbe essere limitata alla quota ideale di spettanza del condannato, con restituzione ai terzi comproprietari della quota loro riferibile.

Ricorso per cassazione della SAS

Ricorre per cassazione anche la “XXX SAS”, in persona del legale rappresentante pro tempore, articolando un unico motivo di ricorso, con cui deduce la violazione di legge penale “in relazione agli artt. 178 comma 3, 179 c.p.p. e 34 e 39 d.lgs. n. 231 del 2001, per omessa ovvero errata valutazione della sussistenza dei presupposti per l’annullamento degli atti del procedimento, anche nella fase esecutiva”.

Deduce, in sintesi, che, nel corso del procedimento di cognizione, la nomina del difensore dell’ente era stata conferita dal rappresentante legale pro tempore imputato del reato presupposto, in situazione di incompatibilità assoluta e insanabile; donde la nullità della relativa nomina e, per derivazione, degli atti dell’intero procedimento, ivi compresa la statuizione di confisca che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto rilevare e dichiarare.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso della SAS è manifestamente infondato.

Dagli atti disponibili risulta che all’udienza camerale tenutasi il 13/10/2025, all’esito della quale fu adottata l’ordinanza del 25 novembre 2025, fu presente AC assistito dall’avv.to CP.

Avverso l’ordinanza proposero ricorso AC e WC, quest’ultimo nella qualità di legale rappresentante della SAS.

In relazione al giudizio di cognizione, nell’incarto processuale non si rinviene l’atto di costituzione della SAS ma i verbali di udienza e la sentenza di primo grado indicano AC quale legale rappresentante della SAS e l’avv.to CP come difensori di entrambi. Imputato e società, inoltre, vengono indicati come presenti.

È bene chiarire che il punto controverso non è l’efficacia della nomina del difensore di fiducia dell’ente da parte del rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto, essendovi copiosa giurisprudenza nel senso che non vi può provvedere a causa del conflitto di interessi presunto iuris et de iure ex art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001 (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264310 – 01; Sez. 3, n. 35387 del 13/05/2022, Rv. 283551 – 01; Sez. 2, n. 51654 del 13/10/2017, Siclari, Rv. 271360 – 01).

La questione che solleva il ricorso è se la violazione dell’art. 39 comma 1 del d.lgs. 231/2001 possa essere rilevata dal giudice dell’esecuzione a fronte di una sentenza di cognizione ormai irrevocabile.

L’ordinanza impugnata ha respinto l’opposizione della SAS rilevando che il codice di rito consente al giudice di esecuzione di annullare o revocare una sentenza penale irrevocabile nei casi tassativamente previsti dalla legge, fra i quali non rientrano in vizi relativi all’assistenza dell’imputato nel giudizio.

Tale conclusione risulta in linea con la posizione della Corte costituzionale che, nella sentenza n. 2 del 2022, ha chiarito che la formazione del giudicato costituisce il limite ultimo alla rilevabilità delle nullità, anche quelle qualificate come assolute e insanabili.

Si legge al punto 5.1.1 della sentenza: “Questa Corte ritiene, tuttavia, che il rimedio – auspicato dal giudice a quo – della dichiarazione di nullità della sentenza nel quadro di un incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. non sia costituzionalmente imposto; e stima, anzi, che l’introduzione di tale rimedio risulterebbe foriero di gravi squilibri nel sistema della rilevazione delle nullità, così come disegnato dal codice di procedura penale. Tale sistema è imperniato attorno al principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.): un principio che è, esso stesso, il frutto di un delicato bilanciamento che coinvolge, tra l’altro, la necessità di tutelare in maniera effettiva i diritti processuali dell’imputato e l’esigenza di assicurare la capacità del processo medesimo di pervenire, entro un termine ragionevole, ad accertamenti in linea di principio definitivi, anche relativamente alla sussistenza di eventuali errores in procedendo nelle fasi e gradi precedenti. Nel compiere tale bilanciamento, il legislatore ha distinto tra nullità assolute (art. 179 cod. proc. pen.), nullità cosiddette a regime intermedio (art. 180 cod. proc. pen.) e nullità relative (art. 181 cod. proc. pen.), stabilendo precise regole sui limiti anche temporali per la loro deducibilità, nonché sulle loro eventuali sanatorie nel corso del processo; tenendo però ferma la regola – implicita, ma operante a chiusura del sistema – che la formazione della cosa giudicata preclude qualsiasi ulteriore rilevazione delle nullità, anche di quelle definite «assolute» e «insanabili»: le quali debbono sì essere rilevate, anche d’ufficio, «in ogni stato e grado del procedimento», ma non oltre – appunto – la sua definiva conclusione (sentenza n. 224 del 1996, che richiama la sentenza n. 294 del 1995)”.

Il risultato interpretativo cui si perviene non confligge con i principi enunciati dalla sentenza richiamata dalla ricorrente (Sez. 1, n. 17793 del 01/03/2024, Rv. 286394 – 01) che segue gli itinerari interpretativi segnati dalle Sezioni unite (n. 47182 del 31/3/2022, Savini; n. 47766 del 26/06/2015, Butera e altro, Rv. 265108 – 01; Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, 260700 – 01) per giungere all’annullamento dell’ordinanza impugnata che aveva dichiarato inammissibile “la richiesta di rideterminazione della pena richiesta per l’omessa eliminazione della pena relativa ai capi D e 14 della rubrica per i quali era intervenuta l’assoluzione a suo favore”.

Si tratta, all’evidenza, di vicenda non equiparabile a quella in esame.

L’illegalità della pena, infatti, “ricorre solo quando essa eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato” (Sez. U., Savini par. 9) e investe la eseguibilità del titolo, mentre la pretesa avanzata dalla ricorrente, riguarda la legittimità del titolo stesso, ossia la sua formazione. 

Tale differenza risulta decisiva in quanto l’incidente di esecuzione è “un rimedio finalizzato all’esame di questioni concernenti non la legittimità del titolo, bensì la sua eseguibilità, come chiaramente si desume dall’art. 670 cod. proc. pen., con la conseguenza che la possibilità di far valere con tale strumento processuale nullità verificatesi nel giudizio di cognizione, le quali investono la sentenza che lo conclude, trova ostacolo insuperabile nelle regole che disciplinano gli effetti del giudicato” (Sez.1, n. 3246 del 25/05/1995, Rv. 202129 richiamata da Sez.1, n. 34749 del 12/6/2024) avendo il giudicato “efficacia di sanatoria generale” rispetto alle nullità processuali, anche assolute (Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, Rv. 281071 – 01 di cui si riporta la massima: “L’omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., che, essendosi verificata nell’ambito del giudizio di cognizione, non può essere fatta valere con l’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., non riguardando la regolarità della formazione del titolo esecutivo”).

Le nullità processuali attengono dunque alla validità formativa del titolo e sono presidiate da un sistema chiuso e tassativo di rimedi: le impugnazioni ordinarie fino all’irrevocabilità, quelle straordinarie (revisione, rescissione del giudicato) nei casi tipizzati.

Le Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, richiamate dalla sentenza Savini, non lascino margini di equivoco in proposito precisando, al punto 10.1 che “il sindacato del giudice dell’esecuzione non investe questioni che riguardino la fase di cognizione, compresi i vizi procedurali denunciabili unicamente con i mezzi d’impugnazione: quelli ordinari, esperibili sino alla conclusione del processo di cognizione; quelli straordinari attivabili dopo l’irrevocabilità del provvedimento conclusivo del giudizio nei casi previsti dalla legge con l’effetto, se fondati ed accolti, di determinare la riapertura del processo nella fase cognitiva (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01, punto 3.2. della motivazione)”.

La pena illegale, invece, non attiene al percorso formativo del titolo ma alla conformità del comando sanzionatorio in esso contenuto al perimetro della potestà punitiva legislativamente predeterminata.

In altre parole, viene in rilievo non come si è formato il giudicato ma di verificare se ciò che deve essere eseguito rientri, per genere, specie e quantità, in ciò che l’ordinamento consente di eseguire. La rilevabilità della pena illegale da parte del giudice dell’esecuzione trova quindi fondamento nel “principio di legalità della pena, enunciato dall’art. 1 cod. pen. ed implicitamente dall’art. 25, secondo comma, Cost. che informa di sé tutto il sistema penale e non può ritenersi operante solo in sede di cognizione. Tale principio, che vale sia per le pene detentive sia per le pene pecuniarie, vieta che una pena che non trovi fondamento in una norma di legge anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria, possa avere esecuzione, essendo avulsa da una pretesa punitiva dello Stato” (così Sez. 5, n. 809 del 29/04/1985, Rv. 169333 – 01, richiamata in Sez. 1, n. 14677 del 20/01/2014, Rv. 259733 – 01 e, già in precedenza, in Sez. 1, n. 1436 del 25/06/1982, Rv. 156173 – 01)” (Sez.1, n. 37507 del 5/6/2024).

Nel caso in esame la confisca del terreno rientra fra le misure che per espressa volontà del legislatore discendono dalla condanna irrogata, così da escludere che la misura ablativa contestata si ponga in contrasto con le norme incriminatrici dai giudice di cognizione ritenute integrate.

Inammissibile, per le ragioni di seguito esposte, risulta anche il ricorso proposto da AC.

La prima causa di inammissibilità che balza agli occhi è che l’impugnazione non riconduce le censure mosse all’operato del giudice dell’esecuzione ad alcuno dei vizi di legittimità, non rivelando né la rubrica del motivo né le censure esposte se la censura difensiva denunci la violazione di legge o un vizio di motivazione, e, in questo secondo caso, quale fra i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. venga in rilievo. La mancata specifica indicazione del vizio denunciato integra la prima causa di inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., in quanto a fronte dell’aspecificità dei motivi non può attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione individuando il vizio di legittimità che il motivo intende denunciare (Sez. 3, n. 18268 del 13/4/2023, che richiama Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 -01).

Va, ancora, osservato che tanto l’ordinanza che dispone la confisca che l’ordinanza impugnata attribuiscono la proprietà del terreno oggetto della confisca contestata, alla SAS.

Tale passo delle ordinanze è contestato dal ricorso in maniera del tutto generica e, anche, contraddittoria.

Tale mancanza costituisce una seconda causa di inammissibilità del ricorso.

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato ( Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021; Sez. 3, n. 2039, del 2/2/2018, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01).  Nessuno di tali adempimenti risulta soddisfatto dal ricorso.

Non potendosi riferire la proprietà degli immobili al ricorrente, pertanto, muovendo dal principio enunciato da Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 – 01, sarebbe stato onere della difesa rappresentare l’interesse concreto e attuale che sorregge il ricorso proposto da AC. 

Sotto tale profilo, tuttavia, il ricorso è silente, non precisando il vantaggio concreto che Cirulli mira a conseguire dalla rimozione della misura contestata, così restando integrata una terza causa di inammissibilità per carenza dell’interesse a impugnare.

Anche a voler esaminare nel merito l’impugnazione, comunque, le censure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità.

È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che quando la sentenza irrevocabile di condanna non abbia disposto la confisca prescritta obbligatoriamente dalla legge, la misura può e deve essere applicata in sede esecutiva (Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Rv. 274578 – 01; Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Rv. 279572 – 01; Sez. 1, n. 34762 del 26/06/2024, Rv. 286984 – 02).

La confisca di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, avente natura di misura di sicurezza obbligatoria con funzione sanzionatoria (Sez. 3, n. 17387 del 03/02/2021, Rv. 281070 – 01; Sez. 3, n. 37548 del 27/06/2013, Rv. 257687 – 01 in motivazione), rientra pienamente nelle competenze del giudice di esecuzione, così da sottrarre l’ordinanza alle censure veicolate dal primo motivo del ricorso.

Il giudice dell’esecuzione ha trattato il tema della prescrizione con esattezza, rammentando che la sua competenza in materia di estinzione del reato, ai sensi dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., è limitata alle cause estintive sopravvenute dopo la condanna irrevocabile, ossia a quelle verificatesi in executivis, mentre esula dal suo sindacato la valutazione di cause estintive che si assumano maturate nel corso del processo di cognizione e che in quella sede avrebbero dovuto essere dichiarate ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. 

Tale conclusione risulta aderente alle posizioni della giurisprudenza di legittimità, rilevando, oltre ai precedenti richiamati nell’ordinanza anche Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Rv. 285406 – 01 di cui si riporta la massima “Non rientra nei poteri del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui essa sia maturata nel corso del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate in sede esecutiva le sole cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna”.

Il terzo, il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente per la loro inscindibile connessione logica, sono inammissibili per genericità e carenza di interesse.

Il ricorso evoca in termini assertivi e frammentari la posizione di ulteriori soggetti asseritamente titolari di quote di proprietà, senza indicare, con precisione e con riferimento agli atti del procedimento, il titolo, la misura e la documentazione dalla quale tale comproprietà emergerebbe, né soprattutto chiarisce per quale ragione la disponibilità del terreno in capo alla società renderebbe i comproprietari persone estranee al reato, nei termini correttamente individuati nell’ordinanza.

8 fonte TF, V GIGLIO).

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