Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 40451/2025, 13 novembre/16 dicembre 2025, ha affermato che, in tema di mezzi di ricerca della prova, deve escludersi la disapplicazione della normativa interna, nella parte in cui prevede l’acquisizione, da parte del pubblico ministero, dei dati contenuti in un dispositivo informatico, per contrasto con la Direttiva UE 2016/680/UE, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21, la quale richiede un pronuncia autorizzatoria, in via preventiva, da parte di un giudice o un organo amministrativo indipendente, non avendo quest’ultima efficacia diretta nell’ordinamento interno.
Il collegio di legittimità ha quindi ritenuto che sia onere dell’interessato dedurre la mancanza, in concreto, di un giusto equilibrio tra i legittimi interessi connessi alle necessità dell’indagine e i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali ed ha pertanto giudicato immune da censure la decisione che aveva valutato utilizzabili i dati acquisiti dal pubblico ministero.
( fonte terzultimafermata V GIGLIO)
