il divieto di sospensione dell’esecuzione, previsto dall’art.656, comma 9 lett a), qualora si tratti di condannati per taluno dei delitti indicati nell’art.4 bis dell’Ordinamento penitenziario, tra i quali è compreso quello di atti sessuali con minorenne, opera anche nel caso in cui, per tale delitto, sia stata riconosciuta l’attenuante della “minore gravità” prevista dal penultimo comma dell’art. 609 quater non potendosi ritenere estensibile al delitto in questione il disposto di cui all’ultima parte del comma 1 quater del citatato articolo 4 bis O.P. che, per il solo delitto di cui all’art. 609 bis c.p. quando ricorra l’attenuante della minore gravità, deroga alla condizione dettata dal precedente periodo del medesimo comma 1 quater, secondo cui i benefici penitenziari possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno. ( mass. redaz. SEZ I , 20 gennaio 2023 n. 2533.