La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 6850 del 19 febbraio 2026 ha esaminato la questione relativa alla negazione di accedere alla messa alla prova valorizzando la “gravità del reato” e l’inadeguata l’offerta risarcitoria.
La richiesta di messa alla prova è affidata al giudice che con una valutazione complessa, connotata da una forte discrezionalità del giudizio sia speculare alla messa alla prova: in chiave di capacità di risocializzazione e di recidiva.Verificando i contenuti prescrittivi e di sostegno ( personalità dell’imputato, che presuppone anche la valutazione dell’assenza del pericolo di recidiva).
La valutazione del giudizio sull’idoneità del programma, quindi sui contenuti, comprensivi sia della parte “afflittiva” sia di quella “rieducativa”, in modo omniacomprensivo. Circa la rispondenza del trattamento (programma), alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva.
La decisione del giudice sull’ammissione verte principalmente nella valutazione di idoneità del programma, caratterizzata da una piena discrezionalità che attinge il merito» (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, in motivazione).
