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Omicidio stradale e l’utilizzabilità della “scatola nera” e “della centralina airbag” come prova della velocità

Segnaliamo le due sentenze della cassazione sezione 4 la numero 28578/2026 in relazione alla “scatola nera” e la numero 29102/2026 in riferimento alla “centrallina airbag” per determinare la velocità del veicolo coinvolto in un omicio stradale e l’utilizzabilità del dato registrato.

Con la prima sentenza la Suprema Corte, in merito all’utilizzabilità dei dati provenienti dalla “scatola nera” meglio nota coma Event Data Recorder (EDR) osserva che la mancata promulgazione dei decreti attuativi previsti dall’art. 132 ter cit. comporta che i dati ricavabili non possano assumere il valore di prova legale ai fini civili, come affermato dalla Corte di cassazione civile ( Sez. 3. Ordinanza n. 13725/2024 dell’11/12/2023); ma, come ricorda il ricorrente, nel giudizio penale vige il principio del libero convincimento del giudice nonché quello della non tassatività dei mezzi di prova, ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., e non emergono ostacoli all’utilizzo di quanto registrato dal dispositivo, come elemento che concorre con altri alla formazione della prova, purchè il giudice motivi.

Come ricordato nella sentenza impugnata, la cassazione ha già riconosciuto che i tabulati riportanti i dati contenuti nel dispositivo di rilevamento istallato su un veicolo (cd. “scatola nera”) sono prove documentali, acquisibili al fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., in quanto rappresentativi della registrazione di determinati “fatti” da parte dello strumento informatico (Sez. 2, n. 5415 del 21/01/2021, Monaco, Rv. 280647 – 01).

Tanto più gli stessi risultano utilizzabili nell’ambito del rito abbreviato scelto dal ricorrente, che consente di valutare tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari.

Quanto al loro valore probatorio, deve osservarsi che la Corte di appello ha rilevato che non sono stati formulati specifici rilievi tecnici da parte della difesa in ordine al corretto funzionamento del dispositivo applicato sull’auto della ricorrente e alla conseguente attendibilità dei dati registrati e che, anche valutando la percentuale di tolleranza applicabile, nella misura del 10% di possibile errore, la velocità registrata al momento dell’impatto risultava comunque superiore al limite imposto nella zona urbana, pari a 50 km/h, e comunque alle specifiche condizioni della circolazione, trattandosi di strada urbana piuttosto stretta, fiancheggiata da abitazioni.

Inoltre tali dati sono stati valutati unitamente alle altre emergenze processuali e risultano compatibili con i danni riportati dall’autovettura dell’imputata e i rilievi tecnici effettuati in ordine alla posizione assunta dall’auto e dal corpo della vittima, dopo l’urto e il caricamento sul cofano dell’auto, tutti sintomatici dell’energia cinetica sviluppata dal veicolo al momento dell’impatto con la vittima.

Trattasi di argomentazioni esaustive e congrue alle emergenze processuali che valorizzano la rilevanza probatoria dei dati riportati dalla “scatola nera”, che hanno trovato conforto nelle valutazioni tecniche della consulenza tecnica e nelle dichiarazioni dei testimoni.

Mentre, con la sentenza n. 29102/2026 la medesima sezione della cassazione ha ribadito:il valore probatorio dei dati estratti dalla centralina airbag del veicolo ai fini dell’accertamento della velocità.

( fonte TF, RR)

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