La Cassazione con l’ordinanza numero 23955 del 23 luglio 2026, in tema di prova documentale, ha ricordato che l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve essere assolto mediante una dichiarazione chiara, specifica e circostanziata, che indichi il documento contestato e gli aspetti per i quali si assume la difformità dall’originale, da rendersi nella prima udienza o nella prima difesa utile successiva alla produzione, ai sensi dell’articolo 215 del Cpc.
Il disconoscimento espresso con clausole di stile generiche è inefficace e non produce gli effetti preclusivi tipici del disconoscimento della sottoscrizione previsto dall’articolo 215, comma secondo, del Cpc: esso non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
( fonte redazione TF)
