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Il ricorrente per cassazione, a pena di inammissibilità, deve contestare non solo l’omessa pronuncia su un motivo di gravame ma anche la sua omessa menzione nel riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 26074/2026, 3/13 luglio 2026, ha rammentato che sussiste un onere di specifica confutazione del riepilogo delle contestazioni, così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame.

In mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, dep. il 28/06/2017, Rv. 270627 – 01.

Nel caso in esame entrambi i ricorrenti avevano dedotto il vizio di violazione di legge e di motivazione per mancanza di motivazione in ordine al vincolo della continuazione e ai singoli aumenti di pena.

Il collegio di legittimità ha dichiarato inammissibili i due motivi di ricorso, considerandoli nuovi perchè non illustrati nel riepilogo, rimasto incontestato, dei motivi di gravame, come contenuto nella sentenza.

( fonte TF, VG)

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