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Nomina difensiva non inserita nel fascicolo del dibattimento dal pubblico ministero: conseguenze

In tempi di processo penale telematico e depositi presso PDP segnaliamo la sentenza della cassazione penale sezione 3 numero 24159/2026 che ha stabilito che il pubblico ministero, che ha la disponibilità del fascicolo delle indagini, è tenuto, in un sistema processuale come quello attuale – impostato, da un lato, sulla rilevabilità anche di ufficio delle nullità di ordine generale; dall’altro sul regime del “doppio fascicolo”, che non consente al giudice procedente di prenderne visione “al buio” neppure al fine di verificare la regolarità del procedimento – a portare all’attenzione del giudice, inserendoli nel fascicolo del dibattimento, i fatti da cui possano derivare le eventuali nullità.

Nel caso specifico il deposito della nomina fiduciaria presso gli uffici di procura effettuato mediante invio della stessa, in data 29 novembre 2022, al PDP, che è il portale del processo penale telematico individuato dal DGSIA, deve considerarsi modalità rituale e dunque valida, ragion per cui il richiamo all’orientamento minoritario in tema di formalità di nomina, effettuato dalla Corte di appello, deve ritenersi inconferente.

Non condivisibile è anche la ritenuta irritualità del deposito della nomina fiduciaria perché non effettuata presso l’Autorità giudiziaria procedente, individuata, dalla Corte di appello, nel Tribunale.

Nel caso in esame il difensore ha depositato la nomina fiduciaria a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari all’imputato e lo ha fatto in data 29 novembre 2022.

A quella data il pubblico ministero aveva già emesso (il 7 ottobre 2022) il decreto di citazione a giudizio, che risultava notificato al difensore d’ufficio (il 10 ottobre 2022) e non anche all’imputato (che ha ricevuto la notifica il 2 dicembre 2022).

Alla data del 20 novembre 2022 il fascicolo era ancora presso il Pubblico ministero, posto che lo stesso, a mente dell’art. 553 cod. proc. pen., forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale, unitamente al suo fascicolo e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione (il disposto normativo attuale ricalca sostanzialmente quella antecedente alla riforma). Se quindi al 29 novembre 2022 il fascicolo era ancora presso il pubblico ministero, era questi, e non il Tribunale, l’autorità giudiziaria procedente, al quale, ritualmente, il difensore ha pertanto trasmesso la nomina fiduciaria, mediante deposito al PDP.

Posto che quindi la decisione adottata dalla Corte sul punto va censurata per le ragioni sopraindicate, deve tuttavia rilevarsi che l’intero giudizio di primo grado, nonostante il deposito agli atti del pubblico ministero, di una regolare nomina fiduciaria, si è svolto, in assenza dell’imputato, regolarmente citato per le ragioni sopraesposte, con l’assistenza di un difensore nominato d’ufficio dall’autorità giudiziaria, non legittimato in considerazione della intervenuta, valida, nomina di un difensore di fiducia.

Nel caso in esame, infatti, la nomina fiduciaria, con indicazione del numero di registro della notizia di reato di questo processo e del nominativo del pubblico ministero, persona fisica, che ha emesso il decreto di citazione a giudizio, era stata regolarmente inviata al PDP e dunque validamente depositata agli atti del fascicolo del pubblico ministero, il quale, tuttavia, non l’aveva a sua volta inviata al giudice dell’udienza di comparizione al momento della formazione del fascicolo del dibattimento; non l’aveva neanche esibita o prodotta all’udienza dell’8 febbraio 2022, al momento del controllo della regolare costituzione delle parti che si svolge in udienza alla presenza necessaria del pubblico ministero e non l’aveva prodotta nel corso di tutto il giudizio di primo grado.

Come già affermato dalla cassazione, una nomina conservata nel fascicolo del Pubblico ministero e non versata agli atti del fascicolo del dibattimento ne’ menzionata dal Pubblico ministero al momento della verifica della ritualità della costituzione delle parti dà luogo ad una violazione della regola per cui gli atti contenenti la dichiarazione o l’elezione di domicilio e la nomina del difensore devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento (Sez. 1, n. 3075 del 09/12/2014 (dep. 2015), Sidorov, nonché Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, dalla stessa richiamata).

Riportando quanto sostenuto in tali decisioni, le parti, ai sensi dell’art. 187, comma 2, cod. proc. pen., hanno l’onere di provare anche i fatti dai quali discende l’applicazione di norme processuali e, nello specifico, il pubblico ministero, che ha la disponibilità di detto fascicolo, è tenuto, in un sistema processuale come quello attuale – impostato, da un lato, sulla rilevabilità anche di ufficio delle nullità di ordine generale; dall’altro sul regime del “doppio fascicolo”, che non consente al giudice procedente di prenderne visione “al buio” neppure al fine di verificare la regolarità del procedimento – a portare all’attenzione del giudice, inserendoli nel fascicolo del dibattimento, i fatti da cui possano derivare le eventuali nullità.

È, questo, un principio contenuto nelle indicate decisioni, che, in fattispecie diversa, è stato anche espresso da Sez. 6, n. 22067 del 17/04/20023, Visciglia, Rv. 226650-01, con riferimento alla formazione del fascicolo da trasmettere al giudice per le indagini preliminari con la richiesta di rinvio a giudizio, laddove si fa menzione dell’onere gravante sul pubblico ministero di individuazione e allegazione degli atti che attengono, strettamente, ai soggetti e all’oggetto del rinvio a giudizio.

Ne deriva, dunque, che quando l’interessato, dopo la nomina del difensore di ufficio, provvede a nominare un difensore di fiducia, l’ufficio difensivo è integrato esclusivamente da quest’ultimo, non potendosi ammettere che coesistano un difensore di ufficio e uno di fiducia; il che, oltre che da ragioni logico- sistematiche, è positivamente stabilito dall’art. 97, comma 6, cod. proc. pen., a tenore del quale il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia (così, Sez. 1, n. 3075 del 09/12/2014, dep. 2015, Sidorov, cit. e, in tema di procedimento di riesame, Sez. 6, n. 839 del 17/02/2000 Moktar Rv. 217120; conforme Sez. 4, n. 46544 del 04/10/2004, Jovanovic, Rv 230282-01).

Corollario di quanto affermato è che mentre l’attività di notificazione, che al momento della nuova nomina risulti già perfezionata nei confronti del difensore che ha cessato dall’incarico, può considerarsi validamente eseguita (così, tra tante, Sez. U, n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv. 185438; Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246909 — 01; Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv 263600-01), con conseguente valida costituzione delle parti, non altrettanto può affermarsi con riferimento all’attività di assistenza dell’imputato, validamente assente, nel corso del giudizio, dopo che sia intervenuta una altrettanto valida nomina di fiducia, regolarmente depositata all’Autorità giudiziaria procedente.

Tanto ha comportato violazione del diritto dell’imputato all’assistenza difensiva ad opera del difensore fiduciario tempestivamente nominato, con conseguente nullità, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c, e art. 179 cod. proc. pen., del dibattimento celebrato con il difensore d’ufficio e senza la presenza del difensore di fiducia, della sentenza conseguente, nonché della sentenza emessa in secondo grado.

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