Ai fini del prolungamento dei termini per la proposizione dell’impugnazione previsto dall’art. 585 comma 1 bis c.p.p. non può ritenersi giudicato in assenza l’imputato che, essendo stato presente alla prima udienza del processo di primo grado, non abbia poi partecipato alle successive.
Cass SEZ VI 12 giugno 2024 n. 23636.