201511.26
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UTILIZZABILITA’ DI DICHIARAZIONI RESE DA SOGGETTO IRREPERIBILE

In tema di utilizzabilità, ai fini del giudizio, di dichiarazioni predibattimentali rese da soggetto poi risultato irreperibile, deve anzitutto ritenersi che la irreperibilità, con riferimento al disposto di cui all’art. 512 c.p.p. non possa desumersi sulla sola base di una verifica burocratica di “routine”, consistente nel prendere semplicemente atto del difetto di notificazione, facendo riferimento alle sole risultanze anagrafiche, ma debba conseguire, invece, ad un rigoroso accertamento che abbia comportato l’adempimento, da parte del giudice, dell’obbligo di fare tutto quanto è in suo potere per reperire il dichiarante; in secondo luogo, con riguardo al disposto di cui all’art. 526, comma 1 bis c.p.p. secondo cui la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni di chi, per libera scelta, si sia sempre volontariamente sottratto all’esame dibattimentale; deve ritenersi che per il riconoscimento di tale condizione non sia necessaria la prova di una specifica volontà del soggetto di sottrarsi dal contraddittorio, essendo invece sufficiente che risulti accertata la volontarietà della sua assenza, determinata da una qualsiasi scelta che possa considerarsi libera, in assenza di elementi esterni che valgono ad escludere tale connotazione.

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