201812.14
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SICUREZZA PUBBLICA STRANIERI-ESPULSIONI

L’accompagnamento coatto e l’ordine di lasciare il territorio dello Stato sono chiaramente alternativi, e non può ritenersi che, per l’effetto del secondo provvedimento, il primo, in attesa del volontario allontanamento dello straniero, rimanga temporaneamente sospeso, per riprendere poi vigore ed essere eseguito a discrezione dell’autorità di polizia.

L’ordine di accompagnamento coattivo, che assiste il respingimento, deve invece, per la sua natura di atto urgente, essere eseguito  con immediatezza, e per questa ragione fondatamente  il giudice rimettente ha ritenuto che il provvedimento dia luogo, con la sua emissione a una restrizione della libertà personale dello straniero, tutelata dall’art. 13 Cost.

Pertanto, pur dichiarando inammissibili, in riferimento agli artt. 10, secondo comma, 13 secondo e terzo comma, e 117, primo comma Cost. le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10 comma 2 T.U.I. per difetto di rilevanza, la Corte costituzionale non può esimersi dal riconoscere la necessità che il Legislatore intervenga sul regime giuridico del respingimento differito con accompagnamento alla frontiera, considerando che tale modalità esecutiva restringe la libertà personale e richiede di conseguenza di essere disciplinata in conformità all’art. 13 terzo comma Cost. ( d.l.vo 25 luglio 1995, n. 256 art. 10) 

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