La Cassazione penale con la sentenza numero 14846/2026, in tema di rissa, ha stabilito che è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l’intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente.
Fattispecie in cui è stata ritenuta correttamente motivata l’esclusione della causa di giustificazione, siccome invocata da chi aveva preso parte attiva allo scontro, afferrando le corrissanti per i capelli.
Massime precedenti Conformi: N. 33112 del 2020 Rv. 279972-01
Massime precedenti Vedi: N. 12200 del 2020 Rv. 278728-01, N. 15090 del 2020 Rv. 279085-01
( fonte TF, RR).
