201511.05
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INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI . DIVIETO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI DI DIFENSORI. LIMITI.

Il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori, non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, e per il solo fatto di possederla, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata, in quanto la “ratio” della regola posta dall’art. 103 c.p.p. va ritenuta nella tutela del diritto di difesa. ( Fattispecie relativa alla intercettazione di un colloquio tra l’indagato ed un avvocato, legati ad uno stretto rapporto di amicizia, per la cui utilizzabilità la Corte ha ritenuto necessario che il giudice nel merito dovesse valutare : a), se quanto detto dall’indagato fosse finalizzato ad ottenere consigli difensivi professionali o non costituisse piuttosto una mera confidenza fatta all’amico;b) se quanto detto all’avvocato avesse natura professionale oppure consolatoria ed amicale a fronte delle confidenze ricevute.
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