201609.12
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Il giudizio abbreviato e l’integrazione probatoria ex officio disposta dal Giudice si può ancora definire allo stato degli atti.

Il Giudice che si attivi ex officio per integrare la prova << non rinuncia alla sua posizione di terzeità >> perchè la prova ritenuta necessaria è esclusivamente funzionale alla decisione potendo essere sia a << favore quanto in danno dell’imputato>> nonchè tali acquisizioni probatorie debbano essere considerate integrative e non sostitutive del materiale agli atti. Pertanto, fermo restando il diritto alla prova contraria delle parti nel rispetto degli artt. 24 e 111 Cost.; ne consegue che il rito abbreviato non si può definire più un giudizio basato esclusivamente sullo stato degli atti.

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