201604.05
0
0

DEPENALIZZATA L’INGIURIA IL GIUDICE NON DEVE DECIDERE SULLA FONDATEZZA DELL’APPELLO AGLI EFFETTI CIVILI

Il reato di ingiuria è stato depenalizzato e trasformato in illecito ( esclusivamente), civile dal Dlgs 7/2016. L’intervenuta depenalizzazione del reato di ingiuria esonera il giudice dal prendere posizione sulla fondatezza dell’appello agli effetti civili. A differenza, infatti del coevo Dlgs 8/2016 ( operante un intervento di depenalizzazione mediante conversione in illecito amministrativo di taluni reati), il Dlgs 7/2016 non contiene una norma che imponga al giudice di decidere sull’appello agli effetti civili malgrado l’assoluzione dell’imputato per il mutamento normativo sopravvenuto e ciò impedisce l’applicazione analogica – che sarebbe in malam partem per l’imputato – dell’articolo 578 del c.p.p., operante solo per il caso di dichiarazione di estinzione del reato per amnistia o prescrizione.

Print Friendly, PDF & Email