201810.05
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AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE “ALLARGATO” E LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA

La Corte Costituzionale con la sentenza 6 febbraio 2018, n. 41, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656 comma 5 c.p.p. nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anzichè a quattro. L’art. 656 comma 5, c.p.p. va perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni anzichè a quattro anni.

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