REATI ELETTORALI – SCAMBIO ELETTORALE MAFIOSO.
Il delitto di scambio elettorale politico – mafioso di cui all’art. 416 ter c.p. rientra nel novero dei reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. ed è quindi incluso nell’elenco di cui all’art. 51, comma terzo bis c.p.p.; ne consegue che si applicano anche a tale delitto le più rigorose disposizioni previste, in tema di interruzione della prescrizione, dagli artt.160 e 161 c.p.