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ESTORSIONE ANNULLATA L’ORDINANZA DEL RIESAME: IL CONTATTO PRECEDENTE CON LA PERSONA OFFESA NON E’ SUFFICIENTE PER IL CONCORSO NEL REATO.

La sentenza affronta il limite della motivazione cautelare quando la contestazione di estorsione viene attribuita a un indagato attraverso un contatto precedente con la persona offesa e attraverso il ruolo rivestito nel gruppo criminale. La Cassazione distingue il giudizio sui gravi indizi relativi all’associazione di stampo mafioso, ritenuto logicamente motivato, dalla verifica richiesta per il singolo delitto di estorsione: per il concorso nel reato occorre spiegare il contributo individuale, la consapevolezza del ruolo altrui, la finalità unitaria e la volontà di agire in comune.


Il fatto

Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, aveva confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti del ricorrente, indagato per associazione per delinquere di stampo mafioso, contestata al capo 1, e per estorsione, contestata al capo 9. Secondo l’impostazione cautelare, il ricorrente avrebbe partecipato, con ruolo di promotore e organizzatore, a un’organizzazione camorristica operativa nel territorio di Nola e zone limitrofe.

Il primo motivo di ricorso censurava la motivazione sui gravi indizi relativi al reato associativo, contestando l’identificazione dell’indagato quale soggetto indicato nelle conversazioni intercettate e negando che la sola attesa della sua scarcerazione potesse dimostrare una persistente funzione direttiva nel sodalizio. La Corte ritiene infondato tale motivo, valorizzando l’insieme degli elementi richiamati dal Tribunale del riesame e la loro valutazione unitaria.

Il secondo motivo riguardava invece il capo estorsivo. La partecipazione del ricorrente all’estorsione era stata desunta da un unico passaggio di una conversazione ambientale del 15 luglio 2022, nella quale si faceva riferimento a un precedente incontro tra la persona offesa e il soggetto indicato come “parente”. La difesa contestava sia l’identificazione soggettiva sia, soprattutto, il collegamento tra quell’incontro anteriore e le successive richieste estorsive poste in essere da altri affiliati.


La decisione della Cassazione

La Cassazione rigetta il ricorso quanto al capo associativo. La motivazione del riesame viene ritenuta immune da incoerenze decisive perché fondata su una pluralità di elementi: conversazioni tra affiliati, riferimenti al ruolo del ricorrente, aspettativa della sua scarcerazione, indicazioni sulle istruzioni impartite dal detenuto e incontri successivi alla liberazione. La Corte precisa che la mancata captazione di conversazioni direttamente riferibili all’indagato e l’assenza di coinvolgimento nei singoli delitti fine non sono, nel ragionamento cautelare, dati automaticamente dirimenti.

La valutazione muta radicalmente sul capo estorsivo. La Corte individua il punto debole dell’ordinanza nell’attribuzione del concorso nell’estorsione sulla base di un unico e sintetico riferimento captativo, relativo a un incontro anteriore tra la persona offesa e il soggetto indicato come “parente”. Secondo la motivazione di legittimità, quel riferimento non consente, senza ulteriori passaggi argomentativi, di comprendere modalità, contenuto, concretezza e rilievo dell’incontro rispetto alle successive richieste estorsive.

La Corte sottolinea che l’incontro doveva collocarsi in epoca antecedente alla detenzione del ricorrente, mentre le successive condotte estorsive erano emerse dalle conversazioni intercettate dal mese di giugno 2023 e avevano visto protagonisti altri soggetti. La sentenza valorizza, inoltre, l’assenza di ulteriori riferimenti al ricorrente nello sviluppo successivo della vicenda e il lungo intervallo temporale tra la prima fase e le richieste estorsive successive.

Il passaggio decisivo riguarda il concorso di persone nel reato. La Cassazione richiama il principio secondo cui non è necessario un previo concerto tra concorrenti, ma occorre comunque dimostrare che ciascuno abbia agito per una finalità unitaria, con consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con volontà di agire in comune. In questa prospettiva, la percezione della persona offesa circa un collegamento tra le due fasi non prova la responsabilità concorsuale dell’indagato.

L’ordinanza viene quindi annullata limitatamente al delitto di estorsione contestato al capo 9, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Il rigetto nel resto conferma che l’annullamento non investe l’intera misura cautelare né il quadro indiziario relativo all’associazione mafiosa, ma soltanto la motivazione sul concorso nella specifica estorsione.


Perché questa sentenza è importante

La sentenza delimita il rapporto tra appartenenza o direzione associativa e responsabilità per il singolo delitto scopo. Anche quando il ruolo nel gruppo criminale risulti gravemente indiziato, l’attribuzione di una specifica estorsione richiede una motivazione autonoma sul contributo concorsuale, non surrogabile con formule generiche sulla posizione apicale dell’indagato.

Il provvedimento impone una verifica particolarmente rigorosa quando la contestazione si fonda su conversazioni tra terzi e su riferimenti indiretti a un incontro precedente con la persona offesa. Il giudice del riesame deve spiegare perché quel dato, e non una mera suggestione investigativa, dimostri una partecipazione consapevole alla successiva attività estorsiva.

Sul piano difensivo, il principio operativo è netto: la contestazione cautelare del concorso nell’estorsione può essere censurata quando l’ordinanza non distingue tra prestigio criminale, ruolo associativo, percezione della vittima e contributo individuale al reato. La motivazione deve reggere sullo specifico capo contestato, non sull’estensione automatica della qualità associativa ai delitti fine.

( fonte avv D TUTINO)

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